Scuola Secondaria di Primo Grado “Antonio De Curtis”

Accesso civico

L'Accesso civico consente a chiunque di accedere a dati, delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato

Cos'è

L’Accesso civico (semplice o generalizzato) consente a chiunque di accedere a dati, documenti e informazioni delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato (Art. 5, D.Lgs. 33/2013). La legittimazione a esercitare il diritto è riconosciuta a chiunque, a prescindere da un particolare requisito di qualificazione.

La richiesta deve consentire all’amministrazione di individuare il dato, il documento o l’informazione; sono pertanto ritenute inammissibili richieste generiche. Nel caso di richiesta relativa a un numero manifestamente irragionevole di documenti, tale da imporre un carico di lavoro in grado di compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, la stessa può ponderare, da un lato, l’interesse all’accesso ai documenti, dall’altro, l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa.

L’esercizio di tale diritto deve svolgersi nel rispetto delle eccezioni e dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti (articolo 5 bis del d. lgs. n. 33/2013).

Il rilascio dei dati da parte dell’amministrazione è gratuito, salvo l’eventuale costo per la riproduzione degli stessi su supporti materiali.

  • L’Accesso civico semplice consente a chiunque di richiedere documenti, dati o informazioni che le amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare nella sezione “Amministrazione trasparente” dei propri siti istituzionali, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati (art.5, c. 1).
  • L’ Accesso civico generalizzato (o accesso FOIA) consente a chiunque di richiedere dati e documenti ulteriori rispetto a quelli che le amministrazioni sono obbligate a pubblicare (art. 5, c. 2).

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104).

A cosa serve

L'Accesso civico consente a chiunque di accedere a dati, delle pubbliche amministrazioni senza necessità di dimostrare un interesse qualificato

Come si accede al servizio

La richiesta può essere indirizzata a mezzo mail, posta elettronica certificata, fax, posta ordinaria o consegnata all’URP. Ogni ente rende note le modalità e può predisporre anche un’apposita modulistica disponibile nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” del sito istituzionale dell’amministrazione o dell’ente. Ove l’istanza venga trasmessa per via telematica, come prevede l’art. 5, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, valgono le previsioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell’amministrazione digitale» (CAD) e, in particolare quelle dell’art. 65, co. 1, del medesimo decreto. Tra le modalità ivi previste l’amministrazione o l’ente è opportuno privilegi quella meno onerosa per chi presenta l’istanza.
La modulistica e gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di acceso civico c.d. semplice e di attivazione del potere sostitutivo sono disponibili nella sezione “Amministrazione trasparente”, sottosezione “Altri contenuti”/“Accesso civico” del sito istituzionale dell’amministrazione o ente

L'istanza di accesso civico generalizzato può essere inviata via e-mail ovvero a mezzo posta, fax o a mano all'indirizzo dell'Ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti o alla Direzione regionale nel cui ambito territoriale ha sede il predetto Ufficio.

Servizio online

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Luoghi in cui viene erogato il servizio

Cosa serve

Per usufruire del servizio è sufficiente compilare la richiesta cartacea

  • L’art. 5, c. 3, del d.lgs. n. 33 del 2013 stabilisce che «L’istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (…)», senza escludere altre possibilità. Pertanto, qualsiasi modalità di presentazione della domanda (anche per fax o a mano, ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) si deve ritenere ammissibile, come già chiarito nelle Linee guida A.N.AC..

Tempi e scadenze

Richiesta di accesso agli atti

Il procedimento di accesso civico c.d. semplice deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza.

01

Set

Casi particolari

In caso di rifiuto totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, il richiedente può presentare domanda di riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. La decisione dell'amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della trasparenza possono essere impugnate davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell’articolo 116 del Codice del processo amministrativo (decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)

Documenti

Accesso Civico

Riferimenti normativi (Art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013)

Accesso agli atti

Istanza di accesso agli atti

Regolamento di accesso agli atti

Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché i casi di esclusione dal medesimo.

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