Si comunica che i lavoratori beneficiari di cui all’art. 33 della Legge 104/1992, come novellato dall’art. 24 della Legge 183/2010, sono tenuti a comunicare al Dirigente competente i giorni di assenza a tale titolo con congruo anticipo e se possibile con riferimento all’arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell’attività amministrativa, salvo dimostrate situazioni di urgenza. Si ritiene importante segnalare che l’Inps con circolare applicativa della nuova normativa n. 45 dell’1.03.2011, in riferimento alla modalità di fruizione dei permessi per l’assistenza a disabili in situazione di gravità, al punto 2.1 ha precisato che “Il dipendente è tenuto a comunicare al Direttore della struttura di appartenenza, all’inizio di ciascun mese, la modalità di fruizione dei permessi, non essendo ammessa la fruizione mista degli stessi nell’arco del mese di riferimento ed è tenuto altresì a comunicare,
per quanto possibile, la relativa programmazione”. Pertanto, si invita il personale interessato a produrre pianificazioni mensili o settimanali di fruizione dei permessi o, in assenza di altre indicazioni, di comunicare la relativa fruizione con congruo anticipo, di almeno 5 giorni, per concordare preventivamente con l’Amministrazione le giornate di permesso, al fine di
«evitare la compromissione del funzionamento dell’organizzazione», rivedibili in dimostrate situazioni di urgenza.
Nel caso di improvvise ed improcrastinabili esigenze di tutela, con dichiarazione scritta sotto la propria responsabilità, il lavoratore ha facoltà di variare la giornata di permesso già programmata. Si fa presente,da ultimo, che il CCNL 2006/09 all’art. 15 e ss.mm. prevede che tali permessi “…. devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti.”
Link al file pdf:
Circolare_n.21_programmazione_permessi_104