In base al D.L. 52 /2021 art. 9 ter, dal 1° settembre 2021 e sino al termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di
sicurezza nell’erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e delle scuole non paritarie e quello universitario,
nonché gli studenti universitari, devono possedere e sono tenuti a esibire la Certificazione verde COVID-19 anche nota come Certificato Verde.
L’obbligo di possesso ed esibizione del Certificato Verde si applica anche al personale dei servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori. L’Istituto Scolastico, in persona del Dirigente, quale titolare del trattamento relativo alla sola fase di verifica del Certificato Verde, anche ai sensi dell’art. 13 GDPR, comunica quanto segue.
Per ulteriori approfondimenti leggere il documento allegato:
Protocollo_Certificato_Verde_-_Rev._04.02.2022.pdf