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Articolazione degli uffici

Organizzazione Uffici di Dirigenza e Segreteria

Norma di riferimento

(Art.13 c.1 lett.b  dlgs 33/2013 )

Art. 13 – Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
b) all’articolazione degli uffici, le competenze e le risorse a disposizione di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all’illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell’organizzazione dell’amministrazione, mediante l’organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche.

Ufficio relazione con il pubblico dell’Istituto Comprensivo “Antonio De Curtis”

Vai alla pagina dedicata all’U.R.P.

https://www.icdecurtis.edu.it/old/ufficio-relazioni-con-il-pubblico/


Organigramma

Art. 13, c. 1, lett. d), d.lgs. n. 33/2013
Obblighi di pubblicazione concernenti l’organizzazione delle pubbliche
amministrazioni
d) “all’elenco dei numeri di telefono nonché delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali”.
Per l’elenco dei contatti si prega di visionare la pagina contatti.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

Provvedimenti relativi alla mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati relativi ai componenti degli organi politici-amministrativi.

Art. 47, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Sanzioni per casi specifici

1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all’articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell’incarico al momento dell’assunzione in carica, la titolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché tutti i compensi cui da diritto l’assunzione della carica, dà luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’amministrazione o organismo interessato.
2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 22, comma 2, dà luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.

Sanzioni per mancata comunicazione dei dati

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